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Cosa prevede la nuova ordinanza sulla Peste suina africana (Psa): tutti i divieti

E’ entrata in vigore il 29 agosto la nuova ordinanza governativa sulla Peste suina africana (Psa), che prevede misure di prevenzione valide per Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Le disposizioni saranno operative fino al 30 settembre 2024, a meno che non intervengano ulteriori rinnovi.

Scopo dell'ordinanza

Lo scopo principale dell’ordinanza, firmata dal Commissario straordinario alla Peste suina africa nominato dal Governo, Giovanni Filippini, è limitare drasticamente la diffusione del virus, impedendone il più possibile la circolazione e riducendo l’ingresso di persone e mezzi all’interno degli allevamenti di maiali.

Il virus della Psa – è bene ricordarlo – colpisce cinghiali e maiali, ma non rappresenta un pericolo per la salute dell’uomo.

La regione più colpita dalla Psa in Italia è la Lombardia, dove si contano attualmente 80 mila capi d’allevamento abbattuti, per proteggere gli altri animali dal contagio.

Il documento entrato in vigore il 29 agosto dispone, quindi, una serie di provvedimenti e norme di biosicurezza validi per almeno un mese nelle aree a rischio individuate dall’ordinanza stessa.

Ecco le principali novità:

  1. E’ vietato ogni spostamento dei suini, sia in entrata che in uscita dagli allevamenti, ad eccezione del trasporto verso il macello, che dovrà comunque avvenire in maniera protetta.
  2. Negli allevamenti suini è vietato l’accesso a qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare mangimi, carcasse e liquami e dei camion che conducono i maiali al macello.
  3. Vietato anche l’ingresso a persone, compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché qualsiasi altra persona non direttamente connessa alla gestione quotidiana degli animali.
  4. Il divieto è esteso anche a cani e qualsiasi altra specie animale.
  5. Vengono, poi, sospesi i controlli da parte del servizio veterinario territoriale, ad esclusione di quelli connessi alla gestione dell’emergenza Psa e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.
  6. Negli allevamenti è, poi, vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente legato a interventi a garanzia del benessere animale; questi ultimi andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territoriale.
  7. Sono consentiti limitati interventi di miglioramento della biosicurezza, previa autorizzazione del servizio veterinario.
  8. Chi entra negli allevamenti dovrà indossare tute e calzari monouso, garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali.
  9. Nelle zone a rischio sono vietati mercati e fiere che coinvolgano il settore suinicolo.

La nuova ordinanza sulla Peste suina africana emessa il 29 agosto dispone, infine, che nel caso venga individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, e qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il servizio veterinario territoriale può disporre l’abbattimento preventivo degli animali.

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